Statuti

Art. 1  Nome e sede

Il Gruppo Educazione Ambientale della Svizzera Italiana (qui di seguito GEASI) è un’associazione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero CCS. La sua sede è quella del segretariato.

Art. 2  Scopo e obiettivi

Il GEASI è un’associazione che riunisce enti e membri singoli che condividono gli scopi e si pone come piattaforma di scambio di informazioni, esperienze e formazioni legate all’educazione ambientale.

Promuove attivamente la tutela e il rispetto della natura, del paesaggio, dell’ambiente e dei loro aspetti culturali attraverso l’educazione ambientale intesa nel senso più ampio del termine, in particolare attraverso la scoperta, la conoscenza e la relazione con la natura.

Promuove inoltre regolarmente la diffusione dei suoi obiettivi e del suo approccio di educazione ambientale attraverso eventi formativi e informativi.

Il GEASI utilizza metodi basati sulla pedagogia attiva, orientati all’azione, all’esperienza concreta, all’apprendimento emotivo e alla percezione sensoriale nella natura.

Il GEASI promuove un approccio di qualità nelle proprie proposte che implica la relazione tra gli aspetti ambientali, sociali e culturali del nostro territorio.

Art. 3 Mezzi finanziari

Le attività del GEASI sono finanziate mediante:

  • i proventi di attività proprie,
  • le quote annuali ordinarie versate dai membri,
  • i contributi supplementari dei membri,
  • i contributi e i sussidi privati e pubblici,
  • ogni altro contributo o donazione.

Art. 4 Responsabilità

Il GEASI risponde con il suo patrimonio unicamente dei propri obblighi. È esclusa la responsabilità individuale dei membri.

Art. 5 Membri

Sono membri del GEASI enti, associazioni, gruppi e membri singoli che ne condividono gli scopi e sono attivi nell’educazione ambientale nel senso più ampio del termine. Esistono le seguenti categorie di membri:

  • membri collettivi (enti e associazioni)
  • membri individuali

I membri collettivi mantengono integra la loro autonomia e la fedeltà ai rispettivi statuti.

L’adesione di nuovi membri, oltre ai membri fondatori, è decisa, su richiesta, dal Comitato secondo la procedura descritta nel documento “Procedura di adesione”.

L’adesione decade con l’uscita dall’associazione o l’esclusione o il mancato versamento della quota sociale. La dimissione di enti e associazioni dev’essere annunciata al segretariato per iscritto entro fine settembre per l’anno civile seguente.

I membri del Geasi rispettano nello svolgimento delle proprie attività le responsabilità e gli approcci indicati nel documento “Approcci e aspetti organizzativi”.

Art. 6 Diritto di voto in Assemblea

Tutti i membri hanno diritto di voto. Ogni membro collettivo dispone di 5 voti e ogni membro individuale dispone di 1 voto.

Nel caso in cui un membro individuale rappresenti all’interno di Geasi anche un membro collettivo, ha diritto di voto per entrambe le cariche.

Art. 7 Organi

Gli organi del GEASI sono:

  • l’Assemblea generale,
  • il Comitato,
  • l’Organi di revisione dei conti.

Art. 8 Assemblea generale

L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. Si riunisce in sessione ordinaria (annualmente entro i primi 6 mesi dell’anno) o straordinaria (su richiesta della maggioranza dei membri secondo il loro diritto di voto ponderato). Le competono:

  • l’adozione e la revisione dello statuto,
  • l’elezione del presidente/della presidente e dei membri del Comitato su proposta delle associazioni,
  • la nomina dell’Organo di revisione,
  • l’ammontare della quota sociale,
  • l’approvazione del rapporto annuale e dei conti dopo verifica del rapporto dell’Organo di revisione,
  • lo scarico al Comitato per la sua gestione come pure all’Organo di revisione,
  • lo scioglimento dell’associazione.

Le cariche durano un biennio e sono cumulabili per un massimo di 6 anni.

L’assemblea decide sui temi messi all’ordine del giorno, di regola all’unanimità, altrimenti a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del/della presidente.

Per modifiche statutarie è richiesta una maggioranza qualificata dei ¾ dei membri presenti rispettivamente la maggioranza assoluta dei membri in base ai loro voti ponderati.

Art. 9  Comitato

Il Comitato è composto dai delegati delle associazioni aderenti ai quali si aggiunge, se designato, un membro scelto tra i membri individuali.

Al Comitato competono tutti le decisioni relative all’attuazione degli scopi sociali che non siano attribuiti per statuto o per legge ad altri organi, in particolare:

  • l’invito all’Assemblea generale con un anticipo di almeno 14 giorni e l’indicazione dell’ordine del giorno,
  • la presentazione del rapporto annuale e l’adozione del programma e del preventivo annuale con il piano di finanziamento,
  • la preparazione e l’approvazione del rendiconto finanziario all’attenzione dell’Assemblea,
  • l’accettazione dell’adesione di enti e membri singoli che ne facciano richiesta come pure l’eventuale esclusione di membri che abbiano agito contro gli interessi del GEASI,
  • l’assunzione di collaboratrici o collaboratori,
  • la designazione, in assenza di un segretariato proprio, dell’ente chiamato a svolgere le funzioni di segretariato.

Il Comitato può decidere se almeno ⅓ degli aventi diritto di voto sono rappresentati. Decide, di regola, all’unanimità altrimenti per maggioranza semplice; in caso di parità decide il voto del/della presidente.

Il Comitato può delegare compiti ad un ufficio presidenziale, un Comitato ristretto, a commissioni interne, gruppi settoriali d’educazione ambientale, ad un segretariato proprio o esterno e avvalersi di consulenti esterni.

L’approvazione delle partecipazioni finanziarie dei singoli membri che superino la quota sociale è vincolata alla loro esplicita approvazione.

Art. 10  Organo di revisione

L’Assemblea sociale nomina due revisori dei conti, i quali controllano la contabilità e eseguono almeno una volta all’anno un controllo casuale. I revisori allestiscono un rapporto all’attenzione dell’Assemblea circa lo stato patrimoniale e il conto d’esercizio.

Art. 11  Diritto di firma

Il GEASI è rappresentato con firma collettiva di due persone designate dal Comitato. In assenza di tale decisione il diritto di firma spetta al/alla presidente e al/alla segretario/a.

Art. 12 Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell’ambito di un’assemblea generale ordinaria o straordinaria e con la maggioranza qualificata dei ¾ dei membri presenti, rispettivamente la maggioranza assoluta dei membri in base ai loro voti ponderati.

Con lo scioglimento dell’associazione il patrimonio dell’associazione va a un’organizzazione esente da imposta, non a scopo di lucro, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i membri.

La scelta dell’organizzazione a cui destinare il patrimonio è di competenza dell’Assemblea generale, su proposte avanzate dal Comitato.

Art. 12  Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo l’adozione da parte dell’As­semblea generale.

Così deciso, in forma scritta a causa dell’epidemia di COVID-19 e secondo l’articolo 6a dell’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus, il 3 giugno 2020.