Statuti
Art. 1 Nome e sede
Il Gruppo Educazione Ambientale della Svizzera Italiana (qui di seguito GEASI) è un’associazione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero CCS. La sua sede è quella del segretariato.
Art. 2 Scopo e obiettivi
Il GEASI è un’associazione che riunisce enti e membri singoli che condividono gli scopi e si pone come piattaforma di scambio di informazioni, esperienze e formazioni legate all’educazione ambientale.
Promuove attivamente la tutela e il rispetto della natura, del paesaggio, dell’ambiente e dei loro aspetti culturali attraverso l’educazione ambientale intesa nel senso più ampio del termine, in particolare attraverso la scoperta, la conoscenza e la relazione con la natura.
Promuove inoltre regolarmente la diffusione dei suoi obiettivi e del suo approccio di educazione ambientale attraverso eventi formativi e informativi.
Il GEASI utilizza metodi basati sulla pedagogia attiva, orientati all’azione, all’esperienza concreta, all’apprendimento emotivo e alla percezione sensoriale nella natura.
Il GEASI promuove un approccio di qualità nelle proprie proposte che implica la relazione tra gli aspetti ambientali, sociali e culturali del nostro territorio.
Art. 3 Mezzi finanziari
Le attività del GEASI sono finanziate mediante:
- i proventi di attività proprie,
- le quote annuali ordinarie versate dai membri,
- i contributi supplementari dei membri,
- i contributi e i sussidi privati e pubblici,
- ogni altro contributo o donazione.
Art. 4 Responsabilità
Il GEASI risponde con il suo patrimonio unicamente dei propri obblighi. È esclusa la responsabilità individuale dei membri.
Art. 5 Membri
Sono membri del GEASI enti, associazioni, gruppi e membri singoli che ne condividono gli scopi e sono attivi nell’educazione ambientale nel senso più ampio del termine. Esistono le seguenti categorie di membri:
- membri collettivi (enti e associazioni)
- membri individuali
I membri collettivi mantengono integra la loro autonomia e la fedeltà ai rispettivi statuti.
L’adesione di nuovi membri, oltre ai membri fondatori, è decisa, su richiesta, dal Comitato secondo la procedura descritta nel documento “Procedura di adesione”.
L’adesione decade con l’uscita dall’associazione o l’esclusione o il mancato versamento della quota sociale. La dimissione di enti e associazioni dev’essere annunciata al segretariato per iscritto entro fine settembre per l’anno civile seguente.
I membri del Geasi rispettano nello svolgimento delle proprie attività le responsabilità e gli approcci indicati nel documento “Approcci e aspetti organizzativi”.
Art. 6 Diritto di voto in Assemblea
Tutti i membri hanno diritto di voto. Ogni membro collettivo dispone di 5 voti e ogni membro individuale dispone di 1 voto.
Nel caso in cui un membro individuale rappresenti all’interno di Geasi anche un membro collettivo, ha diritto di voto per entrambe le cariche.
Art. 7 Organi
Gli organi del GEASI sono:
- l’Assemblea generale,
- il Comitato,
- l’Organi di revisione dei conti.
Art. 8 Assemblea generale
L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. Si riunisce in sessione ordinaria (annualmente entro i primi 6 mesi dell’anno) o straordinaria (su richiesta della maggioranza dei membri secondo il loro diritto di voto ponderato). Le competono:
- l’adozione e la revisione dello statuto,
- l’elezione del presidente/della presidente e dei membri del Comitato su proposta delle associazioni,
- la nomina dell’Organo di revisione,
- l’ammontare della quota sociale,
- l’approvazione del rapporto annuale e dei conti dopo verifica del rapporto dell’Organo di revisione,
- lo scarico al Comitato per la sua gestione come pure all’Organo di revisione,
- lo scioglimento dell’associazione.
Le cariche durano un biennio e sono cumulabili per un massimo di 6 anni.
L’assemblea decide sui temi messi all’ordine del giorno, di regola all’unanimità, altrimenti a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del/della presidente.
Per modifiche statutarie è richiesta una maggioranza qualificata dei ¾ dei membri presenti rispettivamente la maggioranza assoluta dei membri in base ai loro voti ponderati.
Art. 9 Comitato
Il Comitato è composto dai delegati delle associazioni aderenti ai quali si aggiunge, se designato, un membro scelto tra i membri individuali.
Al Comitato competono tutti le decisioni relative all’attuazione degli scopi sociali che non siano attribuiti per statuto o per legge ad altri organi, in particolare:
- l’invito all’Assemblea generale con un anticipo di almeno 14 giorni e l’indicazione dell’ordine del giorno,
- la presentazione del rapporto annuale e l’adozione del programma e del preventivo annuale con il piano di finanziamento,
- la preparazione e l’approvazione del rendiconto finanziario all’attenzione dell’Assemblea,
- l’accettazione dell’adesione di enti e membri singoli che ne facciano richiesta come pure l’eventuale esclusione di membri che abbiano agito contro gli interessi del GEASI,
- l’assunzione di collaboratrici o collaboratori,
- la designazione, in assenza di un segretariato proprio, dell’ente chiamato a svolgere le funzioni di segretariato.
Il Comitato può decidere se almeno ⅓ degli aventi diritto di voto sono rappresentati. Decide, di regola, all’unanimità altrimenti per maggioranza semplice; in caso di parità decide il voto del/della presidente.
Il Comitato può delegare compiti ad un ufficio presidenziale, un Comitato ristretto, a commissioni interne, gruppi settoriali d’educazione ambientale, ad un segretariato proprio o esterno e avvalersi di consulenti esterni.
L’approvazione delle partecipazioni finanziarie dei singoli membri che superino la quota sociale è vincolata alla loro esplicita approvazione.
Art. 10 Organo di revisione
L’Assemblea sociale nomina due revisori dei conti, i quali controllano la contabilità e eseguono almeno una volta all’anno un controllo casuale. I revisori allestiscono un rapporto all’attenzione dell’Assemblea circa lo stato patrimoniale e il conto d’esercizio.
Art. 11 Diritto di firma
Il GEASI è rappresentato con firma collettiva di due persone designate dal Comitato. In assenza di tale decisione il diritto di firma spetta al/alla presidente e al/alla segretario/a.
Art. 12 Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell’ambito di un’assemblea generale ordinaria o straordinaria e con la maggioranza qualificata dei ¾ dei membri presenti, rispettivamente la maggioranza assoluta dei membri in base ai loro voti ponderati.
Con lo scioglimento dell’associazione il patrimonio dell’associazione va a un’organizzazione esente da imposta, non a scopo di lucro, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i membri.
La scelta dell’organizzazione a cui destinare il patrimonio è di competenza dell’Assemblea generale, su proposte avanzate dal Comitato.
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo l’adozione da parte dell’Assemblea generale.
Così deciso, in forma scritta a causa dell’epidemia di COVID-19 e secondo l’articolo 6a dell’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus, il 3 giugno 2020.